Art. 3.
(Compiti dello Stato).

      1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, il Ministero dei beni e delle attività culturali:

          a) definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle attività musicali, secondo princìpi idonei a valorizzarne la qualità e la progettualità e a favorire il riequilibrio della presenza sul territorio delle strutture, dei soggetti e delle attività musicali;

          b) promuove, secondo modalità stabilite con regolamento adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la diffusione della musica nelle scuole e nelle università, anche attraverso forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche e universitarie, teatri, artisti e altri soggetti operanti nel settore musicale;

          c) promuove la diffusione della produzione musicale nazionale all'estero, anche mediante iniziative di scambi e ospitalità reciproci con altre nazioni, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri;

          d) promuove l'attività musicale quale strumento di formazione e di crescita civile e sociale, anche con riferimento ad aree particolarmente esposte, quali quelle della devianza, dell'integrazione e dell'handicap, in accordo con le amministrazioni competenti;

 

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          e) definisce, mediante regolamento adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca, e previa intesa, per quanto di competenza, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri della formazione dei musicisti, dei cantanti e, in genere, del personale artistico e tecnico e promuove esperienze di formazione culturale e professionale;

          f) al fine di conservare la memoria visiva delle attività musicali, promuove la formazione dell'archivio nazionale della musica in video, ai sensi dell'articolo 156, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, prevedendo una sezione specifica dedicata alla musica popolare contemporanea; a tale fine, la produzione di video musicali può usufruire delle forme di incentivazione già previste dalla normativa vigente per il settore cinematografico;

          g) promuove, anche sulla base delle indicazioni delle regioni e degli enti locali, la realizzazione di infrastrutture di diverse dimensioni, adattabili ai vari generi musicali, finalizzate alla fruizione della musica nonché alla ricerca e all'elaborazione musicali;

          h) promuove, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, corsi e concorsi di alta qualificazione professionale, organizzati da soggetti pubblici e privati, destinati alla formazione e alla selezione di giovani musicisti, cantanti ed esecutori, per ogni genere di espressione musicale.